(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 7)
                               Art. 7. 
  Viene rinviata ad  intese  dirette  fra  i  singoli  contraenti  la
disciplina  relativa  agli  eventuali   trasporti,   agli   eventuali
contributi  per  servizi  pattuiti  ed  effettivamente   resi,   alle
particolari condizioni aggiuntive.