(Allegato 1 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 arance-art. 7)
Art. 7.
Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la
disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali
contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle
particolari condizioni aggiuntive.