(Allegato 2 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 per i limoni-art. 1)
                                                           ALLEGATO 2 
   ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1987-88 PER I LIMONI 
             DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE. 
  Nella sede del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  alla
presenza dell'on. Ministro Pandolfi: 
   tra  le  Unioni  nazionali   delle   associazioni   ortofrutticole
U.N.A.P.O.A.  -  U.I.A.P.O.A.  -  U.N.A.P.R.O.  da  una   parte,   le
associazioni degli industriali trasformatori Assitrapa, Anicav, Aiipa
dall'altra  parte,  alla  presenza  delle   organizzazioni   agricole
professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento 
cooperativo, nonche' alla presenza del Citrag; 
  Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7  giugno
1985  e  successive  modificazioni  ed  il  decreto  ministeriale  27
dicembre 1985; 
  Preso  atto  dell'impegno  del  Governo,  espresso   dal   Ministro
Pandolfi: 
   di promuovere nelle sedi comunitarie tutte le  iniziative  tese  a
modificare l'attuale regolamentazione  comunitaria  per  favorire  ed
incentivare la commercializzazione e la trasformazione  degli  agrumi
italiani, oggi duramente danneggiati dalla politica della P.A.C.,  in
considerazione anche della volonta' espressa da  parte  degli  organi
comunitari di  rivedere  l'attuale  regolamentazione  nella  prossima
campagna 1988-89, con  particolare  attenzione  all'art.  2,  secondo
comma, del regolamento CEE n. 1035/77 del 17 maggio  1977,  che  gia'
prevede  nella  determinazione  della  compensazione  finanziaria  il
rapporto con i prezzi della materia prima praticati nei  Paesi  terzi
produttori,  ritenendo  necessario  fare   riferimento   in   maniera
specifica a Stati Uniti ed Argentina; 
   di modificare il regolamento CEE n. 1353/86 del  Consiglio  del  6
maggio 1986, che a sua volta modifica l'art. 2, paragrafi 2 e  3  del
regolamento  CEE  n.  1035/77   abbassando   la   percentuale   della
compensazione finanziaria concessa ai trasformatori dall'85% al  40%,
affinche' tale percentuale  venga  aggiornata  annualmente  basandosi
sulla verifica del succo  realmente  esportato  durante  la  campagna
precedente; 
   di  promuovere  sollecitamente  un   incontro   con   le   regioni
maggiormente interessate, con l'obiettivo: 
    a) di perfezionare le misure di riscontro e  di  controllo  sulla
origine e sulla quantita' degli agrumi destinati alla  trasformazione
al  fine  di  consentire  all'industria  il  rispetto  dei  tempi  di
lavorazione, ed alle  associazioni  il  rispetto  del  calendario  di
consegna; 
     b) di accelerare e di contenere entro termini  precisi  i  tempi
per il rilascio  delle  certificazioni  demandate  alle  regioni  dal
decreto ministeriale, nonche' la tempestiva costituzione dei  "gruppi
di accertamento", previsti dall'art.  11  del  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 27 dicembre 1985, in numero adeguato
alle necessita' di realizzazione dei  programmi  delle  industrie  di
trasformazione; 
                             Si conviene 
il presente accordo interprofessionale per la campagna 1987-88 per  i
limoni destinati alla trasformazione industriale. 
                               Art. 1. 
  Con il presente accordo interprofessionale e' indicato un obiettivo
nazionale di quintali 1,7 milioni di limoni invernali da avviare alla
trasformazione industriale nel periodo dal 1›  dicembre  1987  al  31
maggio 1988. Tale obiettivo tiene conto della  minore  disponibilita'
di prodotto  conseguente  alle  calamita'  atmosferiche  verificatesi
nelle zone di produzione nel corso del 1987.