(Allegato 2 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 per i limoni-art. 10)
                               Art. 10. 
  Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta  in  cui
concentrare e controllare fisicamente il  prodotto  da  avviare  alla
trasformazione; i  centri  saranno  gestiti  dalle  associazioni  dei
produttori al di fuori degli impianti industriali. 
  Qualora  si  tratti  di  impianti  di  trasformazione  direttamente
gestiti da associazioni o  cooperative  di  produttori,  tali  centri
potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti. 
  E' possibile, qualora lo si ritenga necessario,  costituire  centri
unitari di piu' associazioni operanti nello stesso  territorio  o  in
zone limitrofe.