(Allegato 2 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 per i limoni-art. 11)
                               Art. 11. 
  Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione
o  l'esecuzione  dell'accordo  interprofessionale   (in   particolare
all'art. 3) o dei contratti di vendita,  le  parti  si  rimettono  al
giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre  membri  dei  quali
due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o,  in  mancanza
di   accordo,   da   un   rappresentante   nominato   dal   Ministero
dell'agricolture e delle foreste.