(Allegato 2 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 per i limoni-art. 3)
                               Art. 3. 
  Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantita'  contrattate,
le parti contraenti assumono l'obbligo: 
   a) i trasformatori di ritirare tutto il  prodotto  contrattato  e,
comunque, in misura non inferiore all'80% di ogni singolo  contratto,
salvo cause di forza maggiore; 
   b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il  prodotto
contrattato e comunque  in  misura  non  inferiore  all'80%  di  ogni
singolo contratto, salvo cause di forza maggiore. 
  Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice
civile. 
  Le parti contraenti, inoltre, assumono  l'obbligo  di  operare  nel
rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo: 
   1) a carico dell'industria il vincolo: 
     a)  di  effettuare  la   stipula   dei   contratti   avvalendosi
esclusivamente  delle  associazioni  dei  produttori   ortofrutticoli
riconosciute con il sistema della vendita diretta  e  utilizzando  il
modello unico di contratto  parte  integrante  del  presente  accordo
(allegato 1); 
     b) del deposito dei contratti di  trasformazione  come  previsto
dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985; 
   2) a carico delle associazioni dei  produttori  ortofrutticoli  il
vincolo di stipulare esclusivamente contratti con  il  sistema  della
vendita diretta.