Art. 4. Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria. Ai singoli contratti dovra' essere allegata, a cura dell'associazione dei produttori, la documentazione prevista dal decreto ministeriale regolante la materia. Le associazioni hanno facolta' di operare compensazioni fra di loro. Le clausole aggiuntive verranno esercitate conformemente alle disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al contratto principale ed essere depositate con la procedura di cui al punto 1 b) dell'art. 3.