(Allegato 2 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 per i limoni-art. 5)
                               Art. 5. 
  Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli,
la parte agricola assume l'obbligo: 
   di  consegnare  all'industria   acquirente   tutto   il   prodotto
contrattato che deve essere conforme alle norme di qualita' stabilite
dai regolamenti comunitari, secondo il  calendario  di  consegna  che
deve essere stabilito nel contratto. 
  La parte industriale assume l'obbligo: 
    a) di ritirare le quantita' contrattate  che  risultino  conformi
alle norme di qualita', secondo il calendario di  consegna  che  deve
essere stabilito nel contratto; 
    b) di pagare per i quantitativi ritirati  i  prezzi  fissati  nel
contratto; 
    c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del  prodotto  entro  e
non oltre la data stabilita nel contratto.