Art. 5. Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo: di consegnare all'industria acquirente tutto il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualita' stabilite dai regolamenti comunitari, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto. La parte industriale assume l'obbligo: a) di ritirare le quantita' contrattate che risultino conformi alle norme di qualita', secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto; b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel contratto; c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita nel contratto.