(Allegato 2 Accordo interprofessionale per la campagna 1987/88 per i limoni-art. 6)
                               Art. 6. 
  Le industrie assumono l'obbligo di corrispondere alle  associazioni
dei produttori un  anticipo  non  inferiore  al  4%  del  valore  del
prodotto contrattato, e  cio'  prima  dell'inizio  delle  consegne  e
comunque non oltre quindici giorni dalla  data  del  contratto.  Tale
anticipo verra' scontato  nelle  successive  fatturazioni.  Il  saldo
avverra' in misura del 90% con emissione settimanale  delle  fatture,
entro 21 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse,  mentre
il rimanente 10% verra' pagato a fine trasformazione e  comunque  non
oltre 21 giorni dalla data di chiusura della trasformazione. 
  I pagamenti dovranno,  nell'uno  e  nell'altro  caso,  essere  resi
attraverso assegni circolari non trasferibili. 
  I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco azienda produttore. 
  Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna 
  all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo 
  che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente 
  concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria. 
  Le parti convengono  che  il  mancato  pagamento  di  tali  servizi
comporta lesione del prezzo minimo contrattato.