Art. 10. 1. Il comma 14- ter dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e' sostituito dal seguente: "14- ter. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purche' appartenenti a comunita' montane e dotati di strumenti urbanistici compatibili con le iniziative di insediamento. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64".