Art. 10.
  1.  Il  comma  14- ter dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, e' sostituito dal seguente:
  "14-  ter.  Il  contributo  previsto dall'articolo 9 della legge 1›
marzo  1986, n. 64, e' elevato al 75 per cento della spesa necessaria
per   l'insediamento   produttivo   delle  piccole  e  medie  imprese
industriali,  commerciali,  turistiche  e  di servizi e delle imprese
agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in
comuni  colpiti  dai  terremoti  avvenuti negli anni dal 1980 al 1986
nelle   regioni   dell'Italia  meridionale,  purche'  appartenenti  a
comunita'  montane  e dotati di strumenti urbanistici compatibili con
le  iniziative  di  insediamento.  Il contributo grava per intero sui
fondi della predetta legge n. 64".