Art. 11
  1.  Gli  interventi  urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge   19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre  1987, n. 470, sono estesi
anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) , e 11ter
del medesimo decreto.