Art. 2. 1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio essi insistono. Fino alla data di consegna al comune interessato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, assicurano la temporanea gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio da trasferire, con onere a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 2. Le altre opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione. 3. Alla assegnazione degli alloggi provvede il sindaco di Napoli ovvero il sindaco del comune sul cui territorio sono stati realizzati gli insediamenti abitativi, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. 4. Alla assegnazione dei locali commerciali, artigianali ed industriali provvede il sindaco di Napoli, d'intesa, per gli insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati. 5. Alla assegnazione degli alloggi e dei locali per attivita' produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il sindaco di Napoli.