Art. 2.
  1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione
realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo
VIII  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, sono trasferiti ai comuni
nel  cui  territorio  essi  insistono.  Fino alla data di consegna al
comune  interessato,  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, o i
suoi   delegati,   assicurano   la  temporanea  gestione  tecnica  ed
amministrativa  del  patrimonio da trasferire, con onere a carico dei
fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  2.  Le  altre  opere,  appena realizzate, sono assunte in consegna,
previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni
competenti in via ordinaria alla loro gestione.
  3.  Alla  assegnazione  degli alloggi provvede il sindaco di Napoli
ovvero il sindaco del comune sul cui territorio sono stati realizzati
gli  insediamenti  abitativi, sulla base delle graduatorie definitive
elaborate  dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre
1981.
  4.   Alla  assegnazione  dei  locali  commerciali,  artigianali  ed
industriali   provvede  il  sindaco  di  Napoli,  d'intesa,  per  gli
insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati.
  5.  Alla  assegnazione  degli  alloggi  e  dei locali per attivita'
produttive  agli  sgomberati dalle aree da liberare per consentire il
completamento  del  programma  straordinario  provvede  il sindaco di
Napoli.