Art. 3.
  1.   Per   la   realizzazione   degli   interventi   del  programma
straordinario  di  cui  al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.
219,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  possono  essere
individuate   ed   espropriate,  pur  se  in  deroga  agli  strumenti
urbanistici  vigenti,  anche  aree  sulle  quali insistono edifici od
altri  manufatti,  indipendentemente dal loro stato di conservazione,
destinazione  di  uso  ed  utilizzazione  in atto, nonche' le aree di
recupero   del   patrimonio  edilizio.  L'individuazione  equivale  a
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
opere.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche agli
immobili gia' riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati,
hanno  facolta'  di  ripetere  la individuazione, effettuata ai sensi
dell'articolo  80, secondo comma, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  degli edifici e di altri
manufatti,  nonche'  delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la
cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti,
risulti   ancora   necessaria   alla   realizzazione   del  programma
straordinario.
  4.  I  provvedimenti  giurisdizionali che comportano la sospensione
dell'esecuzione   degli   atti   amministrativi   adottati   per   la
realizzazione  degli  interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 perdono, di
diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia
depositata  la  sentenza  di  merito.  La sospensione non puo' essere
reiterata.
  5.  In  caso  di  sospensione  giurisdizionale  dell'esecuzione dei
provvedimenti  di  espropriazione  o  di  occupazione dovuta al danno
grave  ed  irreparabile  della privazione dell'abitazione, ovvero del
locale  di  esercizio  dell'attivita'  economica,  il  Presidente del
Consiglio  dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche
in  deroga  alla  normativa  vigente  in  tema  di  assegnazioni, una
sistemazione alloggiativa temporanea, ovvero adottare i provvedimenti
di  cui  all'articolo  84- ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed
all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.