Art. 4.
  1.  Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati  dai
commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonche'
quelli  adottati  in attuazione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n.
492,  e  sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.