Art. 4. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonche' quelli adottati in attuazione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.