Art. 5.
  1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo
6   del   decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120,  concernente
l'assistenza  ai  nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre
1980 e del febbraio 1981, e' differito al 30 giugno 1988. Il relativo
onere,  valutato  in  lire  4.800 milioni per l'anno 1988, e' posto a
carico del fondo per la protezione civile.