Art. 7.
  1.  Il  recupero  dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della
legge  14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fidejussoria e
revocati  per  qualsiasi  causa,  e' disposto con le modalita' di cui
all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  2.  Il  diritto  alla  restituzione dei contributi erogati ai sensi
degli  articoli  21  e  32  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e'
preferito  ad  ogni  altro  titolo  di  prelazione da qualsiasi causa
derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti
salvi i diritti preesistenti dei terzi.