Art. 8. 1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, e' confermato in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino alla effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori.