Art. 9.
  1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio
1988,  da  individuarsi  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
  2.  Le  domande  per  ottenere  i benefici di cui al comma 1 devono
essere  presentate  entro  il  30 giugno 1988. I progetti esecutivi e
tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,
e  successive  modificazioni,  devono  essere  presentati entro il 31
dicembre 1988.
  3.  Le regioni Basilicata e Campania, entro centoventi giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   individuano   gli   abitati   dei  comuni  terremotati  da
consolidare  o  da  trasferire  in tutto o in parte, anche a modifica
delle disposizioni vigenti in materia.
  4.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dal  presente articolo si fa fronte con le disponibilita' finanziarie
del  fondo  di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988.