Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI