Art. 2.
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  dell'anno  successivo  a quello
dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi
di  cui  all'articolo  1 possono essere rideterminate annualmente con
decreto del Ministro della  marina  mercantile,  di  concerto  con  i
Ministri  delle  finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la
variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei  prezzi  al  consumo
per   le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nell'anno
precedente.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  PRANDINI, Ministro della marina
                                  mercantile
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI