ORDINE DEI GIORNALISTI CONSIGLIO NAZIONALE Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 19 dicembre 1985; Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modifiche; Viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1984 concernenti: A) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa quella concernente i compensi incentivanti la produttivita'; B) la modifica di taluni articoli del regolamento organico, rielaborati a seguito delle osservazioni mosse dagli organi di vigilanza con la precorsa corrispondenza; Vista la nota del 19 novembre 1985 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, Divisione 15, prot. n. 160629; Ravvisata l'opportunita' di recepire integralmente le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti con la citata nota; Delibera: B) Il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: Art. 1. L'art. 1 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Il personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' costituito da: personale di ruolo; personale incaricato. Al personale di ruolo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' riconosciuto il contratto degli statali in quanto applicabile". Art. 2. L'art. 2 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Il personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' classificato in sette qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 13. Le qualifiche sono le seguenti: Prima qualifica: attivita' semplici. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione. Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari. Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari. Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici. Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo. Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone. Sesta qualifica: attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative. Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unita' operative sottordinate. Settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o con eventuale responsabilita' di unita' organiche. Attivita' professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario. La preposizione a unita' organiche comporta piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti. Le qualifiche funzionali e la dotazione organica del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono stabilite dalla tabella A, annessa al presente regolamento". Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Il personale e' assunto per i posti disponibili nelle qualifiche funzionali mediante concorsi pubblici per titoli ed esami". Art. 4. Dopo il quinto comma dell'art. 4 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, aggiungere la seguente dizione: "In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova di cui sopra deve essere rinnovato per altri sei mesi". Nel settimo comma dell'art. 4 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, dopo la parola "giudizio" aggiungere la parola "ancora". Art. 5. Al quinto comma dell'art. 5 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti abrogare la dizione "entro cinque giorni dal loro verificarsi". Art. 8. L'art. 8 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Per quanto riguarda l'orario di ufficio, determinato dal comitato esecutivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali aziendali, si applicano le norme vigenti per l'Amministrazione statale. Quando le esigenze dell'ordine lo richiedono, l'impiegato e' tenuto a prestare lavoro straordinario, salvo che non ne sia esonerato per giustificati motivi. Al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si applicano le norme che regolano il lavoro straordinario del personale dei Ministeri. Le prestazioni di lavoro straordinario, necessarie per fronteggiare indilazionabili e contingenti esigenze di servizio, tenuto conto della nuova disciplina intervenuta per la corresponsione dell'incentivante, sono autorizzate con apposita deliberazione del comitato esecutivo da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero del tesoro". Art. 9. L'art. 9 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "La gerarchia tra gli impiegati e' determinata, secondo il principio della dipendenza funzionale, dalla qualifica e nella medesima qualifica dall'anzianita'". Art. 10. All'art. 10 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogata la dizione "i rapporti informativi, gli encomi". Art. 11. L'art. 11 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. Art. 12. L'art. 12 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. Art. 13. L'art. 13 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, il personale classificato nelle sette qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente art. 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: Primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000 Secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.196.000 Terzo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.556.000 Quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.790.000 Quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.150.000 Sesto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.600.000 Settimo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500.000 Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Per la determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale collocato nelle qualifiche funzionali di cui al precedente art. 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'emolumento di cui all'art. 10 del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983 e' corrisposto con le stesse modalita' e misure al personale dipendente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti". Art. 13-bis Dopo l'art. 13 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e' aggiunto il seguente articolo 13- bis: "Il direttore generale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' assunto previa deliberazione del comitato esecutivo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, le cui modalita' sono stabilite dal comitato esecutivo stesso. Al predetto concorso possono partecipare coloro che oltre ad essere in possesso del diploma di laurea e dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 3, abbiano una anzianita' di laurea e di attivita' professionale in campo amministrativo o dell'informazione e della stampa, di almeno sette anni, nonche' i funzionari direttivi di ruolo dell'ente stesso o delle amministrazioni statali o parastatali con una anzianita' di servizio di ruolo in posizione direttiva non inferiore a sette anni. Per essere ammessi al concorso i candidati non debbono aver superato i 45 anni alla data di scadenza del termine, fissata dal bando di concorso per la presentazione della domanda. Si prescinde dal predetto limite di eta' per i dipendenti pubblici. Il direttore del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' assunto con contratto a termine rinnovabile della durata di cinque anni. Al direttore generale compete il trattamento economico previsto per il primo dirigente dello Stato e, dopo cinque anni, quello di dirigente superiore". Art. 14. L'art. 14 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Al personale e' concesso un congedo ordinario annuale retribuito di trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non piu' di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel quale caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui all'art. 133 della legge n. 312. Oltre al congedo ordinario, possono essere concessi - per i casi, compreso il richiamo alle armi, ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato - congedi straordinari". Art. 16. Il primo comma dell'art. 16 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito, per la qualifica a cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato, dal precedente art. 13". All'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogata la dizione: "Al personale compete inoltre l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per i dipendenti civili dello Stato". Art. 17. L'art. 17 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. Dopo l'art. 17 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 17-bis (Ritenute per contributi sindacali). - I contributi sindacali del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versate alle organizzazioni sindacali interessate. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purche' notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa. Art. 17-ter (Trattenute per scioperi brevi). - Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si applica quanto previsto dall'art. 171 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980. Art. 17-quater (Diritti sindacali). - Il comitato esecutivo invitera' un rappresentante del personale ad assistere alle riunioni dedicate all'esame dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico e normativo del personale di ruolo. Il personale ha diritto di riunione nell'unita' amministrativa o di esercizio di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di esse - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali con ordine del giorno su materia di interesse sindacale o del lavoro e sono comunicate al direttore. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti. Art. 17-quinquies. - Il personale che sia componente degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali, e' autorizzato, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad astenersi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale. L'autorizzazione e' concessa per un dipendente e per la durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi o convegni nazionali, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. I periodi di assenza autorizzati sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti giuridici ed economici". Art. 19. Il primo comma dell'art. 19 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. Art. 20. L'art. 20 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: "Il personale che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) censura; b) riduzione dello stipendio; c) sospensione della qualifica; d) destituzione. Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate nei casi e con gli effetti di cui agli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ed ai commi primo e quarto dell'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La censura e' inflitta con provvedimento del presidente dell'Ordine, le altre sanzioni con deliberazione del comitato esecutivo. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Nel caso in cui l'attivita' prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il direttore ha l'obbligo di presentare al comitato esecutivo apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al direttore entro il successivo mese di febbraio. Il comitato esecutivo puo' deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti di cui al quarto comma". Art. 23. L'ultimo comma dell'art. 23 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. Dopo l'art. 29 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 29- bis. - Primo inquadramento nelle qualifiche del personale in servizio al 1° gennaio 1978. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978, secondo le corrispondenze indicate dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le disposizioni contenute nel quindicesimo comma e seguenti del citato art. 4, nonche' quelle relative ai profili professionali previsti dall'art. 3 della citata legge, ferme le decorrenze ivi previste, saranno recepite non appena definite le procedure previste per l'inquadramento nelle nuove qualifiche del personale civile dello Stato, con apposite deliberazioni, sentite le organizzazioni sindacali, da approvarsi con decreto del Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministero del tesoro. Art. 29-ter. - Fino a quando non si sara' provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui ai precedenti articoli, si applica quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 312 del 1980". Art. 32. L'art. 32 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. La tabella A del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificata: "Tabella A DOTAZIONE ORGANICA Livelli Dotazione Stipendio Qualifica statale funzionali organica di parificazione -- -- -- -- VII 2 6.400.000 Segretario capo, consi- gliere e direttore di sezione VI 3 5.500.000 Segretario e segretario principale V 2 4.800.000 Coadiutore superiore IV 6 4.400.000 Coadiutore e coadiutore principale III 2 3.800.000 Commesso capo II 1 3.600.000 Commesso I 1 3.300.000 Inserviente". La tabella B e' abrogata. Il Presidente GUIDI Il consigliere segretario BERTI" --------------