(Allegato)
                        ORDINE DEI GIORNALISTI 
                         CONSIGLIO NAZIONALE 
  Il comitato  esecutivo  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti, riunito a Roma il 19 dicembre 1985; 
  Visto il regolamento  giuridico  ed  economico  del  personale  del
consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,  approvato   con
decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modifiche; 
  Viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1984 concernenti: 
    A)  l'estensione  al  dipendente   personale   della   disciplina
economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto  del
Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  344,  ivi  inclusa
quella concernente i compensi incentivanti la produttivita'; 
    B) la modifica  di  taluni  articoli  del  regolamento  organico,
rielaborati a  seguito  delle  osservazioni  mosse  dagli  organi  di
vigilanza con la precorsa corrispondenza; 
  Vista la nota del  19  novembre  1985  del  Ministero  del  tesoro,
Ragioneria  generale  dello  Stato,  Ispettorato  generale  per   gli
ordinamenti del personale, Divisione 15, prot. n. 160629; 
  Ravvisata l'opportunita' di recepire integralmente le  osservazioni
formulate dai Ministeri vigilanti con la citata nota; 
                              Delibera: 
B) Il regolamento giuridico ed economico del personale del  consiglio
     nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi' modificato: 
                               Art. 1. 
L'art. 1 del regolamento giuridico ed  economico  del  personale  del
  consiglio  nazionale   dell'Ordine   dei   giornalisti   e'   cosi'
  modificato: "Il personale del consiglio nazionale  dell'Ordine  dei
  giornalisti 
e' costituito da: 
   personale di ruolo; 
   personale incaricato. 
  Al personale di  ruolo  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti e' riconosciuto il  contratto  degli  statali  in  quanto
applicabile". 
                               Art. 2. 
L'art. 2 del regolamento giuridico ed  economico  del  personale  del
  consiglio  nazionale   dell'Ordine   dei   giornalisti   e'   cosi'
  modificato: "Il personale del consiglio nazionale  dell'Ordine  dei
  giornalisti e'  classificato  in  sette  qualifiche  funzionali  ad
  ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal
  successivo art. 13. Le qualifiche sono le seguenti: 
   Prima qualifica: attivita' semplici. 
    Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non  si
richiede alcuna specifica preparazione. 
   Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari. 
    Attivita'  semplici,  manuali   e   non,   comprese   quelle   di
conservazione, riproduzione o smistamento il cui  esercizio  richieda
preparazione e conoscenze elementari. 
   Terza qualifica:  attivita'  tecnico-manuali  con  conoscenze  non
specialistiche. 
    Attivita' tecnico-manuali che presuppongono  conoscenze  tecniche
non specializzate; o, se di natura  amministrativa,  l'esecuzione  di
operazioni amministrative,  tecniche  o  contabili  elementari.  Puo'
essere  richiesta  anche   l'utilizzazione   di   mezzi,   strumenti,
apparecchiature di uso semplice. 
   Quarta  qualifica:  attivita'  amministrative   o   tecniche   con
conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. 
    Attivita' amministrativo-contabili,  tecniche  o  tecnico-manuali
che presuppongono conoscenze specifiche  nel  ramo  amministrativo  e
contabile  e  preparazione  specializzata   in   quello   tecnico   e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o  strumenti
complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da  margini  valutativi
   nella  esecuzione  anche  con  eventuale  esposizione   a   rischi
   specifici.   Quinta   qualifica:    attivita'    con    conoscenza
   specialistica e 
responsabilita' di gruppo. 
    Attivita'  professionali  richiedenti  preparazione  tecnica;   o
particolari  conoscenze  nella  tecnologia  del  lavoro;  o   perizia
nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative
elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e  di
controllo tecnico-pratico di altre persone. 
   Sesta  qualifica:  attivita'  con   conoscenze   professionali   e
responsabilita' di unita' operative. 
    Attivita' nel  campo  amministrativo  o  tecnico  nell'ambito  di
prescrizioni di massima  riferite  a  procedure  o  prassi  generali;
particolare  apporto  di  competenze  in  operazioni  su  apparati  e
attrezzature,  richiedenti  conoscenze  particolari  delle   relative
tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative
comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. 
  Le prestazioni lavorative sono  caratterizzate  da  responsabilita'
per le attivita' direttamente svolte e per  il  risultato  conseguito
dalle unita' operative sottordinate. 
   Settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o  con
eventuale responsabilita' di unita' organiche. 
    Attivita' professionali  comportanti  o  preposizione  a  uffici,
servizi o altre unita' organiche non aventi  rilevanza  esterna,  con
margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta'  di
decisione  e  proposta  nell'ambito  di  direttive  generali;  ovvero
attivita' di  collaborazione  istruttoria  o  di  studio,  nel  campo
amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione
professionale di settore a livello universitario. 
  La preposizione a unita' organiche comporta  piena  responsabilita'
per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e
coordinamento e per i risultati conseguiti. 
  Le qualifiche funzionali e la dotazione organica del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono stabilite  dalla
tabella A, annessa al presente regolamento". 
                               Art. 3. 
  Il primo comma dell'art. 3 del regolamento giuridico  ed  economico
del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  e'
cosi' modificato: 
  "Il personale e' assunto per i posti disponibili  nelle  qualifiche
funzionali mediante concorsi pubblici per titoli ed esami". 
                               Art. 4. 
  Dopo il quinto comma  dell'art.  4  del  regolamento  giuridico  ed
economico del  personale  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti, aggiungere la seguente dizione: 
  "In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova di cui  sopra
deve essere rinnovato per altri sei mesi". 
  Nel  settimo  comma  dell'art.  4  del  regolamento  giuridico   ed
economico del  personale  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti, dopo la parola "giudizio" aggiungere la parola "ancora". 
                               Art. 5. 
  Al quinto comma dell'art. 5 del regolamento giuridico ed  economico
del personale del consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti
abrogare la dizione "entro cinque giorni dal loro verificarsi". 
                               Art. 8. 
  L'art. 8 del regolamento giuridico ed economico del  personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi'  modificato:
"Per quanto riguarda l'orario di ufficio,  determinato  dal  comitato
esecutivo,  sentito  il   parere   delle   organizzazioni   sindacali
aziendali,  si  applicano  le  norme  vigenti  per  l'Amministrazione
statale. 
  Quando le esigenze dell'ordine lo richiedono, l'impiegato e' tenuto
a prestare lavoro straordinario, salvo che non ne sia  esonerato  per
giustificati motivi. 
  Al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si
applicano le norme che regolano il lavoro straordinario del personale
dei Ministeri. 
  Le prestazioni di lavoro straordinario, necessarie per fronteggiare
indilazionabili e contingenti  esigenze  di  servizio,  tenuto  conto
della   nuova   disciplina   intervenuta   per   la    corresponsione
dell'incentivante, sono autorizzate con  apposita  deliberazione  del
comitato  esecutivo  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
vigilante di concerto con il Ministero del tesoro". 
                               Art. 9. 
  L'art. 9 del regolamento giuridico ed economico del  personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi'  modificato:
"La gerarchia tra gli impiegati e' determinata, secondo il  principio
della  dipendenza  funzionale,  dalla  qualifica  e  nella   medesima
qualifica dall'anzianita'". 
                               Art. 10. 
  All'art. 10 del regolamento giuridico ed  economico  del  personale
del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  e'  abrogata  la
dizione "i rapporti informativi, gli encomi". 
                               Art. 11. 
  L'art. 11 del regolamento giuridico ed economico del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. 
                               Art. 12. 
  L'art. 12 del regolamento giuridico ed economico del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. 
                               Art. 13. 
  L'art. 13 del regolamento giuridico ed economico del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi'  modificato:
"A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e  dal  1°  luglio
1978 agli effetti economici, il personale  classificato  nelle  sette
qualifiche  funzionali   che   individuano   corrispondenti   livelli
retributivi di  cui  al  precedente  art.  2,  competono  i  seguenti
stipendi annui lordi iniziali: 
   Primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000 
   Secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.196.000 
   Terzo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.556.000 
   Quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.790.000 
   Quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.150.000 
   Sesto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.600.000 
   Settimo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500.000 
  Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio
senza demerito nel livello  di  appartenenza  sono  attribuite  altre
classi di stipendio con un aumento costante del 16  per  cento  dello
stipendio iniziale di livello. 
  Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa
l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione  del  2,50
per cento dello stipendio previsto per  la  classe  stessa  per  ogni
biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali  di
stipendio  maturati  in   ciascuna   classe   sono   riassorbiti   al
conseguimento della classe di stipendio successiva. 
  Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali,  anche  se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal  primo  giorno  del
mese nel quale sorge il relativo diritto. 
  Per la determinazione dei nuovi  stipendi  spettanti  al  personale
collocato nelle qualifiche funzionali di cui al precedente art. 2, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 25 della legge 11 luglio
1980, n. 312. 
  L'emolumento di cui all'art. 10  del  testo  normativo  annesso  al
decreto del Presidente della Repubblica n.  344/1983  e'  corrisposto
con  le  stesse  modalita'  e  misure  al  personale  dipendente  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti". 
                             Art. 13-bis 
  Dopo l'art. 13 del regolamento giuridico ed economico del personale
del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e'  aggiunto  il
seguente articolo 13- bis: 
  "Il direttore generale  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti e' assunto previa deliberazione  del  comitato  esecutivo
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, le cui modalita' sono
stabilite dal comitato esecutivo stesso. 
  Al predetto concorso possono partecipare coloro che oltre ad essere
in possesso del diploma  di  laurea  e  dei  requisiti  di  carattere
generale di cui all'art. 3, abbiano una anzianita'  di  laurea  e  di
attivita' professionale in campo amministrativo o dell'informazione e
della stampa, di almeno sette anni, nonche' i funzionari direttivi di
ruolo dell'ente stesso o delle amministrazioni statali o  parastatali
con una anzianita' di servizio di ruolo in  posizione  direttiva  non
inferiore a sette anni. 
  Per essere  ammessi  al  concorso  i  candidati  non  debbono  aver
superato i 45 anni alla data di scadenza  del  termine,  fissata  dal
bando di concorso per la presentazione della  domanda.  Si  prescinde
dal predetto limite di eta' per i dipendenti pubblici. 
  Il direttore del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e'
assunto con contratto a termine rinnovabile della  durata  di  cinque
anni. 
  Al direttore generale compete il trattamento economico previsto per
il primo dirigente  dello  Stato  e,  dopo  cinque  anni,  quello  di
dirigente superiore". 
                               Art. 14. 
  L'art. 14 del regolamento giuridico ed economico del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' cosi'  modificato:
"Al personale e' concesso un congedo ordinario annuale retribuito  di
trenta giorni lavorativi  da  fruirsi  irrinunciabilmente  nel  corso
dello stesso  anno  solare  in  non  piu'  di  due  soluzioni,  salvo
eventuali motivate esigenze di servizio, nel quale  caso  l'impiegato
ha diritto al cumulo dei congedi entro il  primo  semestre  dell'anno
successivo. 
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  anche  nei
confronti del personale di cui all'art. 133 della legge n. 312. 
  Oltre al congedo ordinario, possono essere concessi - per  i  casi,
compreso il richiamo alle armi, ed  alle  condizioni  previste  dalle
vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato  -  congedi
straordinari". 
                               Art. 16. 
  Il primo comma dell'art. 16 del regolamento giuridico ed  economico
del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  e'
cosi' modificato: 
  "Il  personale  nominato  in  ruolo  ha  diritto   allo   stipendio
stabilito, per la  qualifica  a  cui  appartiene  il  posto  organico
ricoperto da ciascun impiegato, dal precedente art. 13". 
  All'ultimo  comma  dell'art.  16  del  regolamento   giuridico   ed
economico del  personale  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti e' abrogata la dizione: 
"Al personale compete inoltre l'assegno  perequativo  previsto  dalla
legge 15 novembre 1973, n. 734, per i dipendenti civili dello Stato". 
                               Art. 17. 
  L'art. 17 del regolamento giuridico ed economico del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. 
  Dopo l'art. 17 del regolamento giuridico ed economico del personale
del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono  aggiunti  i
seguenti articoli: 
  "Art. 17-bis (Ritenute per contributi sindacali).  -  I  contributi
sindacali del  personale  del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti, nella misura  e  sugli  istituti  retributivi  stabiliti
dagli  organi  statutari   delle   organizzazioni   sindacali,   sono
trattenuti a cura delle amministrazioni su delega  del  dipendente  e
versate alle organizzazioni sindacali interessate. 
  In caso di  modifica  delle  misure  percentuali  della  trattenuta
stabilita dagli organismi statutari delle  organizzazioni  sindacali,
il dipendente ha facolta' di revocare la  delega  con  effetto  dalla
data di decorrenza della modifica purche' notifichi  la  revoca  alle
organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data
in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa. 
  Art. 17-ter (Trattenute per scioperi brevi). - Per gli scioperi  di
durata inferiore alla giornata lavorativa si applica quanto  previsto
dall'art. 171 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980. 
 Art.  17-quater  (Diritti  sindacali).  -  Il   comitato   esecutivo
invitera' un rappresentante del personale ad assistere alle  riunioni
dedicate  all'esame  dei  provvedimenti  riguardanti  il  trattamento
economico e normativo del personale di ruolo. 
  Il personale ha diritto di riunione nell'unita' amministrativa o di
esercizio di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di  dieci
ore annue.  Per  le  ore  di  partecipazione  alle  assemblee  verra'
corrisposta la normale retribuzione. 
  Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei  dipendenti
o gruppi di esse - sono indette singolarmente o congiuntamente  dalle
organizzazioni  sindacali  con  ordine  del  giorno  su  materia   di
interesse sindacale o del lavoro e sono comunicate al direttore. 
  Alle riunioni  possono  partecipare,  previo  preavviso,  dirigenti
delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti. 
  Art. 17-quinquies. - Il personale che sia componente  degli  organi
collegiali  statutari  delle  varie  organizzazioni   sindacali,   e'
autorizzato, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili  esigenze
di servizio, ad astenersi dall'ufficio per il  tempo  necessario  per
presenziare alle riunioni dell'organo collegiale. L'autorizzazione e'
concessa per un dipendente e per la durata media non superiore a  tre
giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal  servizio
per la partecipazione a congressi o convegni nazionali, ovvero per la
partecipazione a trattative sindacali su convocazione  del  consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
  I periodi di assenza autorizzati sono  cumulabili  con  il  congedo
ordinario e straordinario e sono utili  a  tutti  gli  altri  effetti
giuridici ed economici". 
                               Art. 19. 
  Il primo comma dell'art. 19 del regolamento giuridico ed  economico
del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  e'
abrogato. 
                               Art. 20. 
L'art. 20 del regolamento giuridico ed economico  del  personale  del
  consiglio  nazionale   dell'Ordine   dei   giornalisti   e'   cosi'
  modificato: "Il personale che viola i suoi doveri e' soggetto  alle
  seguenti 
sanzioni disciplinari: 
    a) censura; 
    b) riduzione dello stipendio; 
    c) sospensione della qualifica; 
    d) destituzione. 
  Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate nei casi e con
gli effetti di cui agli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ed ai
commi primo e quarto dell'art.  88  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  La  censura  e'   inflitta   con   provvedimento   del   presidente
dell'Ordine,  le  altre  sanzioni  con  deliberazione  del   comitato
esecutivo. 
  Il servizio prestato nell'anno non viene  valutato  ai  fini  della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per  il  passaggio
al livello retributivo superiore  nei  confronti  del  personale  che
abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di  cui
al comma precedente, esclusa la censura,  salvo  i  maggiori  effetti
della sanzione irrogata. 
  Nel caso in cui l'attivita' prestata sia stata comunque  di  scarso
rendimento, senza valida giustificazione, il direttore  ha  l'obbligo
di presentare  al  comitato  esecutivo  apposita  relazione  motivata
accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato. 
  Detta relazione va  notificata  al  dipendente  entro  il  mese  di
gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni  debbono
pervenire al direttore entro il successivo mese di febbraio. 
  Il comitato esecutivo  puo'  deliberare  a  carico  del  dipendente
interessato una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti  di
cui al quarto comma". 
                               Art. 23. 
  L'ultimo comma dell'art. 23 del regolamento giuridico ed  economico
del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  e'
abrogato. 
  Dopo l'art. 29 del regolamento giuridico ed economico del personale
del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono aggiunti  i
seguenti articoli: 
  "Art. 29- bis. - Primo inquadramento nelle qualifiche del personale
in servizio al 1° gennaio 1978. 
  Il  personale  in  servizio  alla  data  del  1°  gennaio  1978  e'
inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla
stessa data ed economici dal 1°  luglio  1978,  avuto  riguardo  alla
qualifica rivestita al 1° gennaio  1978,  secondo  le  corrispondenze
indicate dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  Le disposizioni contenute nel quindicesimo  comma  e  seguenti  del
citato art. 4,  nonche'  quelle  relative  ai  profili  professionali
previsti dall'art. 3 della citata  legge,  ferme  le  decorrenze  ivi
previste, saranno recepite non appena definite le procedure  previste
per l'inquadramento nelle nuove qualifiche del personale civile dello
Stato,  con  apposite  deliberazioni,   sentite   le   organizzazioni
sindacali, da approvarsi  con  decreto  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia di concerto con il Ministero del tesoro. 
  Art.  29-ter.  -  Fino   a   quando   non   si   sara'   provveduto
all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche  in  relazione
ai profili professionali di cui ai precedenti  articoli,  si  applica
quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 312 del 1980". 
                              Art. 32. 
  L'art. 32 del regolamento giuridico ed economico del personale  del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e' abrogato. 
 La tabella A del regolamento giuridico ed  economico  del  personale
del  consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti   e'   cosi'
modificata: 
                                                           "Tabella A 
                          DOTAZIONE ORGANICA 
Livelli Dotazione Stipendio Qualifica statale 
funzionali organica di parificazione 
  -- -- -- -- 
VII 2 6.400.000 Segretario capo, consi- 
                                            gliere e direttore di 
                                            sezione 
VI 3 5.500.000 Segretario e segretario 
                                            principale 
V 2 4.800.000 Coadiutore superiore 
IV 6 4.400.000 Coadiutore e coadiutore 
                                            principale 
III 2 3.800.000 Commesso capo 
II 1 3.600.000 Commesso 
I 1 3.300.000 Inserviente". 
 
  La tabella B e' abrogata. 
                                                     Il Presidente 
                                                          GUIDI 
Il consigliere segretario 
       BERTI" 
                           --------------