(Allegato)
                        ORDINE DEI GIORNALISTI 
                         CONSIGLIO NAZIONALE 
  Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei 
   giornalisti, riunito a Roma il 19 dicembre 1985; 
  Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del 
   consiglio nazionale dell'Ordine  dei  giornalisti,  approvato  con
decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modifiche; 
  Viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1984 concernenti: 
    A) l'estensione al dipendente personale della disciplina 
   economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto 
   del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi 
   inclusa   quella   concernente   i   compensi   incentivanti    la
produttivita'; 
    B) la modifica di taluni articoli del regolamento organico, 
   rielaborati a seguito delle osservazioni  mosse  dagli  organi  di
vigilanza con la precorsa corrispondenza; 
  Vista la nota del 19 novembre 1985 del Ministero del tesoro, 
   Ragioneria generale dello  Stato,  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti del personale, Divisione15, prot. n. 160629; 
  Ravvisata l'opportunita' di recepire integralmente le osservazioni 
   formulate dai Ministeri vigilanti con la citata nota; 
                              Delibera: 
   A) la decisione del comitato esecutivo del consiglio nazionale 
   dell'Ordine dei giornalisti del 27 giugno 1984 riguardante 
   l'estensione al dipendente personale della disciplina economica 
   recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del 
   Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa 
   quella concernente i compensi incentivanti  la  produttivita',  e'
cosi' modificata: 
                               Art. 1. 
  Con effetto dal 1° gennaio 1983 viene esteso al personale del 
   consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il trattamento 
   economico previsto per i dipendenti civili dello Stato dal decreto 
   del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con le 
   stesse  modalita',  termini  e   condizioni   ivi   fissate,   ove
applicabili. 
                               Art. 2. 
  Con effetto dal 1° gennaio 1984 al personale del consiglio 
   nazionale dell'Ordine dei giornalisti viene corrisposto un 
   compenso incentivante la produttivita' alle stesse condizioni, 
   limiti  e  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984. 
  Dalla stessa data sono rivalutate le misure orarie del lavoro 
   straordinario secondo i criteri previsti dall'art. 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 
  Lo stanziamento relativo alle prestazioni di lavoro straordinario, 
   nei normali limiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente 
   della Repubblica 22  luglio  1977,  n.  422,  viene  destinato  al
compenso incentivante la produttivita'. 
  La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni 
   straordinarie secondo le anzidette nuove misure orarie dovra' 
   essere, in ogni caso, contenuta nei limiti delle restanti 
   disponibilita' dell'apposito capitolo di bilancio  concernente  il
lavoro straordinario. 
                               Art. 3. 
  Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del 
   presente regolamento, il consiglio nazionale dell'Ordine dei 
   giornalisti potra' attivare la sperimentazione della produttivita' 
   nonche' le nuove forme delle prestazioni straordinarie previste 
   rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del testo normativo annesso 
   al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344,
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 
  Ai fini dell'applicazione del citato art. 11 gli obiettivi da 
   conseguire sulla base di programmi finalizzati saranno fissati dal 
   Ministero di grazia e giustizia in conformita' ad un progetto 
   concordato dal comitato esecutivo con le OO.SS. maggiormente 
   rappresentative che indichi i carichi di lavoro, i tempi di 
   attuazione e gli  standards  di  rendimento  per  ciascuna  unita'
operativa. 
   Il presidente 
                                GUIDI 
Il consigliere segretario 
                                BERTI