ORDINE DEI GIORNALISTI CONSIGLIO NAZIONALE Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 19 dicembre 1985; Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modifiche; Viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1984 concernenti: A) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa quella concernente i compensi incentivanti la produttivita'; B) la modifica di taluni articoli del regolamento organico, rielaborati a seguito delle osservazioni mosse dagli organi di vigilanza con la precorsa corrispondenza; Vista la nota del 19 novembre 1985 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, Divisione15, prot. n. 160629; Ravvisata l'opportunita' di recepire integralmente le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti con la citata nota; Delibera: A) la decisione del comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 27 giugno 1984 riguardante l'estensione al dipendente personale della disciplina economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa quella concernente i compensi incentivanti la produttivita', e' cosi' modificata: Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1983 viene esteso al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il trattamento economico previsto per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con le stesse modalita', termini e condizioni ivi fissate, ove applicabili. Art. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1984 al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti viene corrisposto un compenso incentivante la produttivita' alle stesse condizioni, limiti e modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984. Dalla stessa data sono rivalutate le misure orarie del lavoro straordinario secondo i criteri previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Lo stanziamento relativo alle prestazioni di lavoro straordinario, nei normali limiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, viene destinato al compenso incentivante la produttivita'. La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie secondo le anzidette nuove misure orarie dovra' essere, in ogni caso, contenuta nei limiti delle restanti disponibilita' dell'apposito capitolo di bilancio concernente il lavoro straordinario. Art. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti potra' attivare la sperimentazione della produttivita' nonche' le nuove forme delle prestazioni straordinarie previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. Ai fini dell'applicazione del citato art. 11 gli obiettivi da conseguire sulla base di programmi finalizzati saranno fissati dal Ministero di grazia e giustizia in conformita' ad un progetto concordato dal comitato esecutivo con le OO.SS. maggiormente rappresentative che indichi i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento per ciascuna unita' operativa. Il presidente GUIDI Il consigliere segretario BERTI