(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 2)
Articolo 2
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche' le
macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possano essere
commercializzate soltanto se munite di una opportuna struttura di
protezione in caso di ribaltamento conforme alle disposizioni della
presente direttiva ed al tipo di struttura che ha formato oggetto di
certificazione CEE conformemente alle disposizioni della direttiva
84/532/CEE. Tali strutture sono denominate in appresso strutture di
protezione CEE.