(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 2)
                             Articolo 2 
Gli Stati membri prendono tutte le  misure  necessarie  affinche'  le
macchine  per  cantieri  di  cui  all'articolo   1   possano   essere
commercializzate soltanto se munite di  una  opportuna  struttura  di
protezione in caso di ribaltamento conforme alle  disposizioni  della
presente direttiva ed al tipo di struttura che ha formato oggetto  di
certificazione CEE conformemente alle  disposizioni  della  direttiva
84/532/CEE. Tali strutture sono denominate in appresso  strutture  di
protezione CEE.