(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 6)
                             Articolo 6 
1.   Ciascun   organismo   autorizzato   controlla   per   sondaggio,
eventualmente secondo le direttive delle Stato membro da cui e' stato
designato, la conformita'  della  fabbricazione  delle  strutture  di
protezione CEE al tipo per il  quale  ha  rilasciato  l'attestato  di
certificazione CEE. 
Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare  se
il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformita' di
cui all'articolo 5, paragrafo 2. 
L'organismo autorizzato puo' inoltre richiedere  un  campione  a  sua
scelta a scopo di controllo. Si procedera' nuovamente alla  prova  di
cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione  CEE  e
all'occorrenza  del  telaio,  solamente  qualora  sussistano  fondati
motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il  livello  di
prestazione del tipo certificato. 
2. Se il luogo di  fabbricazione  e'  situato  in  uno  Stato  membro
diverso da quello in cui e' stabilito l'organismo autorizzato che  ha
rilaciato l'attestato di certificazione CEE,  questo  organismo  puo'
collaborare con l'organismo autorizzato dello  Stato  membro  in  cui
devono aver luogo i controlli di cui sopra. 
Lo stesso vale per i luoghi di deposito. 
3. Ciascun organismo autorizzato puo', sotto la sua  responsabilita',
delegare ad un o piu'  laboratori  l'esecuzione  delle  operazioni  e
delle prove di controllo.