(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 8)
                             Articolo 8 
Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti  della
presente direttiva, vietare, rifiutare  o  limitare  l'immissione  in
commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle  macchine
per cantieri di cui all'articolo 1 munite di un'adeguata struttura di
protezione CEE.