(Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-art. 11)
                             Articolo 11 
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano  le  disposizioni  legisla-
tive, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro un termine di  trentasei  mesi  a  decorrere
dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 
Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi  dopo  la
notifica della presente direttiva. 
2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il  testo  delle
disposizioni  di  diritto  interno  che  essi  adottano  nel  settore
disciplinato dalla presente direttiva.