Art. 2.
   1.  Ai  sensi  dell'art. 1 della direttiva n. 83/635/CEE, l'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982,  n.  514,
e' sostituito dal seguente:
"1.  I  prodotti di cui al presente decreto, destinati al consumatore
finale, devono riportare sugli  imballaggi  sui  recipienti  o  sulle
etichette  apposte  sui medesimi, conformemente alle modalita' di cui
al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  maggio  1982,  le
seguenti menzioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
a)  la  denominazione  loro  attribuita  dall'allegato  del  presente
decreto, tale menzione deve essere seguita dalla dicitura  "soluzione
isantanea" nel caso dei prodotti di cui all'allegato punto 2, lettera
a), c), e d) , che presentino tale caratteristica;
b)  la quantita' nominale espressa in unita' di massa; per i prodotti
di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), confezionati in
recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi, la  quantita'
nominale deve essere espressa in unita' di massa e di volume;
c) l'elenco degli ingredienti;
d) il termine minimo di conservazione;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo
o  la  sede sociale del fabbricante o del confezionatore ovvero di un
venditore stabilito nella Comunita'  economica  europea,  nonche'  la
sede  dello  stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i
prodotti fabbricati o confezionati  in  Italia  per  la  vendita  sul
territorio nazionale;
f)  la  percentuale  di  materia  grassa  del  latte espressa in peso
rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i  prodotti  di  cui
all'allegato punto 1, lettere b) ed f) e punto 2, lettera b); inoltre
per  i  prodotti  di  cui  all'allegato  punto  1,  la percentuale di
estratto secco magro proveniente dal latte;
g)  per  i  prodotti  di  cui  all'allegato  punto  1  destinati   al
consumatore  finale,  le  istruzioni  per  l'uso.  Tale menzione puo'
essere sostituita da un'informazione adeguata sull'uso del  prodotto,
qualora questo sia destinato ad essere consumato tale e quale;
h)   per  i  prodotti  di  cui  all'allegato  punto  2  destinati  al
consumatore finale le istruzioni concernenti il modo di diluizione  o
di  ricostituzione  integrate,  salvo  per  il  prodotto  di cui alla
lettera  b),  dall'indicazione  del  tenore  di  materia  grassa  del
prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
i)  il  trattamento  termico adottato ai sensi del precedente art.  3
con la menzione "UHT) o "trattamento ad elevata  temperatura"  per  i
prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), quando
essi  siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo
asettico.
   2. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), d)  ed  f)  comma  1
devono figurare nello stesso campo visivo.
   3.  Nel  caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unita'
confezionati in imballaggi globali  e  che  non  siano  singolarmente
commercializzati  al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da
b) ad i) del comma 1 possono figurare solo sull'imballagio globale.
   4.  I  prodotti  di  cui  al  presente  decreto,  non destinati al
consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti
o sulle etichette apposte sui medesimi, le seguenti menzioni:
a) la denominazione di vendita loro attribuita dall'allegato;
b) la quantita' nominale;
c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo
o la sede sociale del  fabbricante  o  del  confezionatore  o  di  un
venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
d)  la  data  di  fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di
identificare il loto;
e) il paese d'origine  per  i  prodotti  provenienti  dai  paesi  non
facenti parte della Comunita' economica europea.
   5.  Le  menzioni  di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 possono
figurare solo sui documenti di accompagnamento".
   2. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva  n.  83/635/CEE  il  primo
comma  dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
maggio 1982, n. 514, e' sostituito dal seguente:
      "1. E' vietata la vendita  dei  prodotti  di  cui  al  presente
decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni
di  cui  all'art.  8, comma 1, lettere a), c), d), f), g) h), ed i) e
comma 4, lettere a), d) ed e)".
 
          Nota all'art. 2:
 
          Il D P.R. 10 maggio 1982,  n.  514,  concerne  l'attuazione
          della  direttiva  CEE  n.  76/118 relativa a taluni tipi di
          latte  conservato  parzialmente  o  totalmente  desidratato
          destinato  all'alimentazione  umana.  Il  testo vigente del
          relativo  art.  9,  come   modificato   dal   decreto   qui
          pubblicato, e' il seguente:
          "Art.  9. - 1. E' vietata la vendita dei prodotti di cui al
          presente decreto qualora  non  siano  riportate  in  lingua
          italiana  le indicazioni di cui all'art. 8 comma 1, lettere
          a), c), d), f), g), h) ed i) e comma 4, lettere a), d), e).
          2. Le indicazioni di cui  all'articolo  precedente  possono
          essere riportate anche in una o piu' lingue estere, purche'
          queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua
          italiana".