IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE 
   Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
   Vista la delega conferitagli  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
agosto 1987 integrato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 settembre 1987; 
   Vista la direttiva n.  86/647/CEE  relativa  all'utilizzazione  di
veicoli noleggiati senza conducente per  il  trasporto  di  merci  su
strada, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
   Considerato che occorre provvedere all'emanazione del  decreto  di
attuazione della predetta direttiva; 
Sulla proposta del Ministro dei trasporti 
                     EMANA il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
   1.  Il  presente  decreto  fissa  le  norme  di  attuazione  della
direttiva  n.  84/647/CEE  relativa  all'utilizzazione  dei   veicoli
noleggiati senza conducente per il trasporto delle  merci  su  strada
per conto di terzi, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
2. La direttiva n. 84/647/CEE viene pubblicata unitamente al presente
   decreto. 
 
                                NOTE 
          AVVERTENZA: 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  e   l'efficacia   degli   atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
          -  Il  testo  dell'art.  14   della   legge   n.   183/1987
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
          il seguente: 
          "Art.  14  (Conferimento  di  forza  di  legge  ad   alcune
          direttive). - 1. Le norme contenute nelle  direttive  della
          Comunita'  economica  europea,  indicate  nell'elenco   "A"
          allegato alla presente legge,  hanno  forza  di  legge  con
          effetto di emanazione del decreto di cui al comma 2. 
          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
          del Ministro da lui  delegato,  da  emanarsi  dei  Ministri
          competenti, entro 12 mesi  dall'entrata  in  vigore,  della
          presente legge, verranno stabilite le norme  di  attuazione
          delle direttive di cui al comma 1". 
          - La direttiva n. 84/647/CEE,  e'  stata  pubblicata  nella
          "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' Europee n. L. 335  del
          22 dicembre 1984.