Art. 2 1. Le imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolari di autorizzazione possono utilizzare autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di imprese iscritte nell'albo e titolari di autorizzazione, ovvero utilizzare i predetti veicoli acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione e in proprieta' di imprese straniere con sede nel territorio di uno Stato membro della CEE, a condizione che i veicoli stessi risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato di appartenenza. 2. I suddetti veicoli possono essere utilizzati per trasporti in Italia o all'estero appartenenti alla Comunita' Economica Europea.