Art. 2 
   1. Le imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori  di  cose
per conto di terzi e titolari di  autorizzazione  possono  utilizzare
autocarri,  trattori,  rimorchi,  semirimorchi,   autoarticolati   ed
autosnodati muniti  di  autorizzazione,  acquisti  in  disponibilita'
mediante contratto di locazione ed in proprieta' di imprese  iscritte
nell'albo e titolari di autorizzazione, ovvero utilizzare i  predetti
veicoli acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione e
in proprieta' di imprese straniere con sede  nel  territorio  di  uno
Stato membro della CEE, a condizione che i veicoli  stessi  risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato di appartenenza. 
   2. I suddetti veicoli possono essere utilizzati per  trasporti  in
Italia o all'estero appartenenti alla Comunita' Economica Europea.