(Allegato Direttiva del consiglio 19 settembre 1984-art. 2)
                             Articolo 2 
   Ogni Stato membro ammette che siano utilizzati nel suo territorio,
ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi  a  noleggio  da
imprese  stabilite  nel  territorio  di  un  altro  Stato  membro   a
condizione che: 
   1)  il  veicoli  sia  immatricolato  o   messo   in   circolazione
conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro; 
   2) il contratto preveda unicamente la  messa  a  disposizione  del
veicolo senza conducente e  non  sia  abbinato  ad  un  contratto  di
servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di 
guida o di accompagnamento. 
   3)  il  veicolo  noleggiato  sia  esclusivamente  a   disposizione
dell'impresa  che  lo  utilizza,  per  la  durata  del  contratto  di
noleggio; 
   4)  il  veicolo  noleggiato  sia  guidato  dal  personale  proprio
dell'impresa che lo utilizza; 
   5) il rispetto delle condizioni sovraindicate sia  comprovato  dai
seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo; 
   a) contratto di noleggio  o  estratto  autenticato  del  contratto
contenente in particolare  il  nome  del  noleggiante,  il  nome  del
noleggiatore, la data e la durata del contratto  e  l'identificazione
del veicolo; 
   b) qualora,  non  sia  il  conducente  a  noleggiare  il  veicolo,
contratto  di  lavoro  del  conducente  o  estratto  autenticato  del
contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il
nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro o un
foglio paga recente. 
   I documenti di cui alle lettere  a)  e  b)  possono  eventualmente
essere  sostituiti  da  un  documento  equivalente  rilasciato  dalle
autorita' competenti dello Stato membro.