Articolo 5 Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative: all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto di terzi e per conto proprio in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacita' di trasporto su strada; ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada; alla formazione dei prezzi di noleggio; all'importazione dei veicoli; alle condizioni di accesso all'attivita' o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.