(Allegato Direttiva del consiglio 19 settembre 1984-art. 5)
                             Articolo 5 
   Fatti salvi  gli  articoli  2  e  3,  la  presente  direttiva  non
pregiudica l'applicazione delle norme relative: 
   all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, 
   effettuati per conto di terzi e per conto proprio in particolare 
   all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacita' di 
   trasporto su strada; 
   ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto
di merci su strada; 
   alla formazione dei prezzi di noleggio; 
   all'importazione dei veicoli; 
   alle condizioni di accesso all'attivita' o alla professione di 
   noleggiatore di veicoli stradali.