(Allegato Direttiva del consiglio 19 settembre 1984-art. 6)
                             Articolo 6 
Nell'allegato I della prima diretiva  del  Consiglio  del  23  luglio
1962, il testo del punto 11 lettera d), primo  comma,  e'  sostituito
dal seguente testo: 
   d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprieta'
dell'impresa  o  essere  stati  da  questa  acquistati  a  credito  o
noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino  le
condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del  19
dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada.