Articolo 6 Nell'allegato I della prima diretiva del Consiglio del 23 luglio 1962, il testo del punto 11 lettera d), primo comma, e' sostituito dal seguente testo: d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprieta' dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.