Allegato REQUISITI SPECIALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO E DI CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA DELLE CARNI FRESCHE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA (COMPRESI I BUFALI), EQUINA, SUINA, OVINA, CAPRINA E CUNICOLA E DELLA SELVAGGINA ALLEVATA. 1. Le operazioni di sezionamento e di confezionamento devono avvenire in locali distinti o mantenuti a temperatura uguale o inferiore a +12 °C. 2. Le operazioni di cui al punto 1 possono, tuttavia, aver luogo nello stesso locale mantenuto a temperatura uguale o inferiore a +12 °C, alle seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) il materiale usato per il confezionamento deve essere racchiuso in un involucro protettivo sigillato; esso deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ad essere immagazzinato in condizioni igieniche in locale apposito dello stabilimento; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possono contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche; f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito. 3. I locali di cui ai punti 1 e 2 devono essere dotati di termometro o teletermometro registratore. 4. Nel locale dove avviene il sezionamento deve esistere un adeguato numero di dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro e contenenti acqua a temperatura non inferiore a 82 °C. 5. Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a +7 °C. 6. Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessita', nei locali di sezionamento e confezionamento dal deposito frigorifero. 7. Il confezionamento deve essere effettuato subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene.