(Allegato)
                             Allegato 
REQUISITI   SPECIALI   PER   L'AUTORIZZAZIONE   DEI   LABORATORI   DI
SEZIONAMENTO E DI CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA DELLE CARNI
FRESCHE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA (COMPRESI I  BUFALI),  EQUINA,
    SUINA, OVINA, CAPRINA E CUNICOLA E DELLA SELVAGGINA ALLEVATA. 
 
  1. Le operazioni di sezionamento e di confezionamento devono 
avvenire in locali  distinti  o  mantenuti  a  temperatura  uguale  o
inferiore a +12 °C. 
  2. Le operazioni di cui al punto 1 possono,  tuttavia,  aver  luogo
nello stesso locale mantenuto a temperatura uguale o inferiore a  +12
°C, alle seguenti condizioni: 
    a) il locale deve essere sufficientemente  ampio  e  disposto  in
modo da assicurare l'igiene delle operazioni; 
    b)  il  materiale  usato  per  il  confezionamento  deve   essere
racchiuso in un involucro protettivo sigillato;  esso  deve  rimanere
protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ad
essere immagazzinato in condizioni igieniche in locale apposito dello
stabilimento; 
    c) i locali di deposito per i  materiali  da  imballaggio  devono
essere protetti dalla polvere  e  dai  parassiti  e  non  comunicare,
attraverso l'atmosfera, con locali contenenti  sostanze  che  possono
contaminare le  carni  fresche.  Gli  imballaggi  non  devono  essere
appoggiati sul pavimento; 
    d) l'allestimento degli  imballaggi  deve  essere  effettuato  in
condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; 
    e)  gli  imballaggi  devono  essere  introdotti  nel  locale  nel
rispetto delle norme igieniche ed  essere  impiegati  immediatamente.
Essi  non  devono  essere  manipolati  dal  personale  addetto   alla
lavorazione delle carni fresche; 
    f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere
trasferite negli appositi locali di deposito. 
  3. I locali di  cui  ai  punti  1  e  2  devono  essere  dotati  di
termometro o teletermometro registratore. 
  4. Nel  locale  dove  avviene  il  sezionamento  deve  esistere  un
adeguato numero di dispositivi per la disinfezione degli attrezzi  di
lavoro e contenenti acqua a temperatura non inferiore a 82 °C. 
  5.   Durante   le   operazioni   di   sezionamento,   disossamento,
confezionamento ed imballaggio,  le  carni  devono  essere  mantenute
costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a +7  °C.
6.  Le  carni  fresche  devono  essere  trasferite  progressivamente,
secondo necessita', nei locali di sezionamento e confezionamento  dal
deposito frigorifero. 
  7.  Il  confezionamento  deve  essere  effettuato  subito  dopo  il
sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene.