IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773;
  Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di
sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  e  la
vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;
  Sentita  la  commissione  consultiva  per  le sostanze esplosive ed
infiammabili;
  Ritenuto  necessario  provvedere  ad  eliminare  la possibilita' di
fuoruscita  incontrollata  di   carburante   dagli   erogatori   tipo
self-service,  in caso di danneggiamento, accidentale o non, dei tubi
di erogazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  impianti  stradali  di distribuzione di carburanti liquidi per
autotrazione,   di   tipo   self-service   a   pre-determinazione   e
pre-pagamento,   dovranno   essere   dotati,  entro  due  anni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente  decreto,  di  un
dispositivo  di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti
dai tubi di erogazione.
  Tale  dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione,
la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di
erogazione  provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il
valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovra' entrare  in  funzione
entro 2 secondi.
  Gli  impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformita' di
quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1› marzo 1968.
  Il  dispositivo  di  sicurezza di cui trattasi deve essere "di tipo
approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal
titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 63 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza e' il seguente:
             "Art.  63.  -  Salvo  quanto  sara'  disposto  con legge
          speciale circa l'impianto e  l'esercizio  dei  depositi  di
          olii  minerali,  loro  derivati e residui, sara' provveduto
          con regolamento speciale  da  approvarsi  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno, alla classificazione delle sostanze
          che presentano pericolo di scoppio o di incendio e  saranno
          stabilite   le   norme   da  osservarsi  per  l'impianto  e
          l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e  depositi,
          e  per  il  trasporto  di  tali sostanze, compresi gli olii
          minerali, loro derivati e residui".
             -  Il  testo  dell'art.  23  del  R.D.L.  n.  1741/1933,
          convertito nella legge 8  febbraio  1934,  n.  367,  e'  il
          seguente:
             "Art.  23.  - Il Ministro per l'interno e' autorizzato a
          pubblicare  le   norme   di   sicurezza   riferibili   agli
          stabilimenti   per   la   lavorazione,   ai   depositi  per
          l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di  olii
          minerali  ed  al trasporto degli olii stessi, separatamente
          dal regolamento previsto dall'articolo 63  della  legge  di
          pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773".
             -  Il  D.M.  31  luglio  1934  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1934.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 186/1968 reca: "Disposizioni concernenti
          la produzione di  materiali,  apparecchiature,  macchinari,
          installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
             -  Il  titolo  I  n.  XVII  del  D.M.  31  luglio  1934,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre
          1934,  dispone:  "I  dispositivi  di sicurezza (1›, 2› e 3›
          grado) per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili
          liquidi;  le  autobotti  distributrici  e  gli  autoveicoli
          speciali (con i relativi rimorchi) per  trasporto  di  olii
          minerali  e  loro  derivati  (essenzialmente per gli organi
          misuratori e per la costituzione interna dei  serbatoi);  i
          distributori  stradali,  fissi  e  a  cartello, per liquidi
          infiammabili (specialmente benzina e miscele carburanti); i
          recipienti di tipi speciali per la distribuzione di liquidi
          infiammabili, nelle rivendite; gli apparecchi e le sostanze
          speciali  per l'estinzione di incendi, dei quali si intende
          dotare gli stabilimenti o i depositi in cui si  lavorano  o
          si  conservano sostanze pericolose di scoppio o di incendio
          (eccettuati   gli   ordinari   macchinari    ed    attrezzi
          pompieristici),  e cioe': apparecchi o estintori a liquido,
          ad anidride carbonica,  a  neve  carbonica,  a  schiuma,  a
          nebulizzazione,  o  di  altri  generi,  di  tipo  fisso,  o
          trainabile, o portatile, a  pressione  d'acqua  oppure  no,
          ecc.,  ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti da
          usare per le sostanze infiammabili, devono essere approvati
          dal   Ministero   dell'interno,   sentita   la  commissione
          consultiva, per le sostanze esplosive ed infiammabili.
             Alla  stessa  approvazione  sono soggetti gli apparecchi
          per produzione di vapori di benzina e simili,  per  piccoli
          impianti   fissi   o   trasportabili,   per  riscaldamento,
          illuminazione, ecc.
             Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi,
          devono portare: l'anno in cui  sono  stati  fabbricati,  il
          nome  del  costruttore  o il marchio di fabbrica legalmente
          depositato, nonche' le istruzioni per l'uso dell'estintore,
          per la sua conservazione e per la ricarica".