IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi; Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili; Ritenuto necessario provvedere ad eliminare la possibilita' di fuoruscita incontrollata di carburante dagli erogatori tipo self-service, in caso di danneggiamento, accidentale o non, dei tubi di erogazione; Decreta: Art. 1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti dai tubi di erogazione. Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovra' entrare in funzione entro 2 secondi. Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformita' di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1 marzo 1968. Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' il seguente: "Art. 63. - Salvo quanto sara' disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sara' provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui". - Il testo dell'art. 23 del R.D.L. n. 1741/1933, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e' il seguente: "Art. 23. - Il Ministro per l'interno e' autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di olii minerali ed al trasporto degli olii stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'articolo 63 della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773". - Il D.M. 31 luglio 1934 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1934. Note all'art. 1: - La legge n. 186/1968 reca: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici". - Il titolo I n. XVII del D.M. 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1934, dispone: "I dispositivi di sicurezza (1, 2 e 3 grado) per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili liquidi; le autobotti distributrici e gli autoveicoli speciali (con i relativi rimorchi) per trasporto di olii minerali e loro derivati (essenzialmente per gli organi misuratori e per la costituzione interna dei serbatoi); i distributori stradali, fissi e a cartello, per liquidi infiammabili (specialmente benzina e miscele carburanti); i recipienti di tipi speciali per la distribuzione di liquidi infiammabili, nelle rivendite; gli apparecchi e le sostanze speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare gli stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano sostanze pericolose di scoppio o di incendio (eccettuati gli ordinari macchinari ed attrezzi pompieristici), e cioe': apparecchi o estintori a liquido, ad anidride carbonica, a neve carbonica, a schiuma, a nebulizzazione, o di altri generi, di tipo fisso, o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua oppure no, ecc., ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili, devono essere approvati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva, per le sostanze esplosive ed infiammabili. Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per produzione di vapori di benzina e simili, per piccoli impianti fissi o trasportabili, per riscaldamento, illuminazione, ecc. Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi, devono portare: l'anno in cui sono stati fabbricati, il nome del costruttore o il marchio di fabbrica legalmente depositato, nonche' le istruzioni per l'uso dell'estintore, per la sua conservazione e per la ricarica".