IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunita' economica europea; Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio della Comunita' economica europea del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1907/87 del Consiglio del 2 luglio 1987; Visto il regolamento CEE n. 3427/87 della commissione del 16 novembre 1987, recante modalita' di applicazione relative all'intervento nel settore del riso; Visto il regolamento CEE n. 3247/81 del Consiglio del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento; Visto il regolamento CEE n. 1909/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1987-88; Visto il regolamento CEE n. 1910/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio; Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso; Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1987-88; Decreta: Articolo unico Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1987-88, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto. Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 1 febbraio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'articolo unico: Il D.M. 27 ottobre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.