IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e
l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25  marzo
1957, per l'istituzione della Comunita' economica europea;
  Visto  il  regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio della Comunita'
economica europea del 21 giugno  1976,  concernente  l'organizzazione
comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE
n. 1907/87 del Consiglio del 2 luglio 1987;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3427/87  della  commissione del 16
novembre   1987,   recante   modalita'   di   applicazione   relative
all'intervento nel settore del riso;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 3247/81 del Consiglio del 9 novembre
1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo  europeo  agricolo
di  orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di
intervento, in particolare di quelle consistenti  nell'acquisto,  nel
magazzinaggio  e  nella  vendita  di prodotti agricoli da parte degli
organismi di intervento;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1909/87 del Consiglio del 2 luglio
1987, concernente il prezzo di intervento del risone per la  campagna
di commercializzazione 1987-88;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1910/87 del Consiglio del 2 luglio
1987, relativo alle maggiorazioni mensili del  prezzo  di  intervento
del risone e del riso semigreggio;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1890/87 del Consiglio del 2 luglio
1987, che fissa i tassi  di  conversione  da  applicare  nel  settore
agricolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 27 ottobre 1967, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per
l'applicazione delle norme comunitarie in materia  di  organizzazione
comune nel mercato del riso;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale  risi,  le
norme  che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati per la campagna di  commercializzazione  del
riso 1987-88;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Nell'espletamento  dell'incarico  di cui al decreto ministeriale 27
ottobre 1967, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad  osservare,  per  la
campagna  di commercializzazione del riso 1987-88, le norme dell'atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso  ed  allegato
al presente decreto.
  Il   presente   decreto  e  l'allegato  atto  disciplinare  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 1› febbraio 1988
                                      Il Ministro
                            dell'agricoltura e delle foreste
                                        PANDOLFI
Il Ministro del tesoro
        AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'articolo unico:
            Il  D.M.  27  ottobre  1967,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  306  del  9  dicembre  1967,  recava   norme
          regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per
          la campagna di commercializzazione  del  riso  1967-68,  in
          esecuzione  degli  adempimenti previsti dal regolamento CEE
          n. 359/67 del 25 luglio 1967.