(Allegato Atto disciplinare-art. 10)
                               Art. 10. 
  Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi
d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro
che offriranno i prezzi piu' favorevoli. 
  Il prezzo di vendita, comunque,  non  potra'  essere  inferiore  al
prezzo  di  intervento   valido   al   momento   dell'aggiudicazione,
maggiorato di L. 780,02 al quintale. 
  L'Ente  nazionale  risi  e'  tenuto  ad   assicurare   la   massima
pubblicita' dei relativi bandi di gara, il  cui  schema  tipo  dovra'
essere quello gia' approvato dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste.