Art. 10. Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi piu' favorevoli. Il prezzo di vendita, comunque, non potra' essere inferiore al prezzo di intervento valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 780,02 al quintale. L'Ente nazionale risi e' tenuto ad assicurare la massima pubblicita' dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovra' essere quello gia' approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.