Art. 14. Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalita' stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1988, di cui e' parte integrante. Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1988, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.