Art. 16. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel corso della campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunita' economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero. Roma, addi' 1 febbraio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro del tesoro AMATO Per incondizionata accettazione l'ENTE NAZIONALE RISI Il presidente FRANZO Il direttore generale POLITI