(Allegato Atto disciplinare-art. 16)
                               Art. 16. 
  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  si  riserva  di
impartire le necessarie  ed  opportune  disposizioni  affinche',  nel
corso della campagna di  commercializzazione,  l'attivita'  dell'Ente
sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti  comunitari
per il conseguimento dei fini  che  la  Comunita'  economica  europea
intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune 
nel settore risiero. 
 
 
Roma, addi' 1 febbraio 1988 
                                                Il Ministro 
                                      dell'agricoltura    e     delle
foreste 
                                                 PANDOLFI 
Il Ministro del tesoro 
        AMATO 
 
               Per incondizionata accettazione 
                        l'ENTE NAZIONALE RISI 
                                                         Il
presidente 
                                                            FRANZO 
Il direttore generale 
       POLITI