(Allegato Atto disciplinare-art. 2)
                               Art. 2. 
  A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo: 
    a) di riportare  alla  campagna  di  commercializzazione  1987-88
tutto il risone  giacente  presso  l'Ente  al  31  agosto  1987,  per
conferimenti effettuati durante le campagne precedenti; 
    b) di acquistare tutto il risone che, prodotto  nella  Comunita',
gli  verra'  offerto  in  vendita  nel  corso   della   campagna   di
commercializzazione  1987-88,  purche'   rispondente   ai   requisiti
stabiliti negli articoli che seguono. 
  Ogni offerta di vendita  all'intervento  deve  formare  oggetto  di
domanda scritta, presentata  all'Ente  nazionale  risi,  e  non  puo'
essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone. 
  L'Ente  stesso,  inoltre,  dovra'  dare  attuazione  a   tutte   le
particolari misure di intervento che saranno  eventualmente  adottate
dal Consiglio delle Comunita' Europe, in applicazione dell'art. 6 del
regolamento n. 1418/76.