Art. 2. A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo: a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1987-88 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1987, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti; b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita', gli verra' offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1987-88, purche' rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono. Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non puo' essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone. L'Ente stesso, inoltre, dovra' dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunita' Europe, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.