(Allegato Atto disciplinare-art. 4)
                               Art. 4. 
  L'organismo di intervento puo' accettare partite di risone  diverse
dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di  odore  e
di insetti vivi, purche': 
   il tasso di umidita' non superi il 15%; 
   la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base
di cui all'art. 3, di punti 14; 
   la percentuale di grani gessati non superi il  6%  per  i  risi  a
grana tonda ed il 4% per gli altri risi; 
   la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi
a grana tonda ed il 5% per gli altri risi; 
   la percentuale di grani vaiolati non superi il 3%  per  i  risi  a
grana tonda ed il 2% per gli altri risi; 
   la percentuale di grani macchiati non superi l'1%  per  i  risi  a
grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi; 
   la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana
tonda e lo 0,50% per gli altri risi; 
   la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.