Art. 4. L'organismo di intervento puo' accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di odore e di insetti vivi, purche': il tasso di umidita' non superi il 15%; la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14; la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi; la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi; la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi; la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi; la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi; la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.