(Allegato Atto disciplinare-art. 6)
                               Art. 6. 
  Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti  deve  essere
applicata,  a  partire  dal  1›  gennaio  1988  e  per   sette   mesi
consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 506,48 per  quintale  di
risone ad un massimo di L. 3.545,36.