Art. 7. Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1987, nonche' quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito. Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.