(Allegato Atto disciplinare-art. 7)
                               Art. 7. 
  Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto  e  per  la
conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31  agosto
1987, nonche' quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 
13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale  risi,  anche  mediante
operazioni di credito garantite dal privilegio  legale  sul  prodotto
acquistato  e  sulle  somme  ricavate  dalla  sua  vendita,  mediante
apposite convenzioni con istituti di credito. 
  Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con  il  Ministero  del
tesoro, sentita la Banca d'Italia.