(Allegato Atto disciplinare-art. 8)
                               Art. 8. 
  L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione  del
risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie  per  evitare
scondizionamenti del prodotto. 
  Le quantita' acquistate devono  essere  tenute  ben  sistemate  per
consentire in ogni momento  l'accertamento,  anche  a  cubatura,  dei
monti,  nonche'  il  costante  controllo  del   condizionamento   del
prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per
tipo e varieta'. 
  Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e
scarico nel quale  devono  essere  riportati  tutti  i  movimenti  di
entrata  e  di  uscita  del  prodotto  per  quantita',   qualita'   e
caratteristiche.