Art. 8. L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto. Le quantita' acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonche' il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varieta'. Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantita', qualita' e caratteristiche.