Art. 10. 1. L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Dotazione - Cali. - 1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa e' costituita da generi di monopolio, nonche' da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed e' consegnata al magazziniere a titolo di deposito. 2. Il magazziniere e' responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo e' compreso nel corrispettivo di appalto. 3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantita' debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di cio' viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".