Art. 10.
  1. L'art. 40 e' sostituito dal seguente:
  "Dotazione - Cali. - 1. L'ispettorato compartimentale determina per
ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa  e'  costituita
da  generi  di  monopolio, nonche' da eventuali valori ricavati dalla
vendita, ed e' consegnata al magazziniere a titolo di deposito.
  2.  Il  magazziniere  e'  responsabile  delle deficienze, dei cali,
delle avarie e di  ogni  altro  danno  comunque  derivato  ai  generi
costituenti  la  dotazione,  a quelli prelevati successivamente ed ai
valori ricavati dalla vendita. Il compenso per  l'onere  relativo  e'
compreso nel corrispettivo di appalto.
  3.  I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior
quantita' debbono essere immediatamente presi in carico sui registri.
Di  cio' viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per
la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".