Art. 11.
  1. L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
  "Cauzione.  -  1. I gestori dei magazzini prima della immissione in
servizio debbono depositare:
   a)   a   garanzia  della  dotazione  loro  affidata  una  cauzione
commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della  dotazione  stessa
con  un  minimo  di  L.  1.300.000; verificandosi durante la gestione
aumento dell'importo della dotazione, anche con  piu'  provvedimenti,
di  non  meno  di L. 250.000.000, il gestore e' tenuto ad adeguare la
cauzione nel termine di sei mesi;
   b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,
altra cauzione di L. 2.000.000.
  2. La cauzione puo' essere prestata mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286".