Art. 13.
  1.  All'art.  80 sono aggiunte le parole: ", nonche' l'attestazione
del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di
aggregazione".
 
          Nota all'art. 13:
             Il   testo  vigente  dell'art.  80  del  regolamento  di
          esecuzione della legge 22  dicembre  1957,  n.  1293,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  80  (Documenti  da  esibire agli incaricati della
          vigilanza). I rivenditori debbono conservare ed esibire, se
          richiesti,   ai   funzionari  ed  agenti  incaricati  della
          vigilanza,  tutte  le  bollette  di  vendita   dei   generi
          prelevati   nell'ultimo   biennio,   nonche'   i   relativi
          bollettari  delle  richieste,  nonche'  l'attestazione  del
          versamento   effettuato  sul  conto  corrente  postale  del
          magazzino di aggregazione".