Art. 13. 1. All'art. 80 sono aggiunte le parole: ", nonche' l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione".
Nota all'art. 13: Il testo vigente dell'art. 80 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 80 (Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza). I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio, nonche' i relativi bollettari delle richieste, nonche' l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione".