Art. 14.
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento i gestori dei magazzini vendita sono tenuti ad  integrare
le   cauzioni   gia'  prestate,  adeguandole  alle  misure  stabilite
dall'art. 41,  nel  testo  sostituito  con  l'art.  11  del  presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1988
 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 3