Art. 2.
  1.  Il  quinto  e  il  sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai
seguenti:
  "Tenuto  conto  di  quanto  disposto al secondo comma, l'appalto e'
aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior  ribasso  sul
corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30.
  Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi
liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
 
          Nota all'art. 2:
             Il   testo  vigente  dell'art.  29  del  regolamento  di
          esecuzione della legge 22  dicembre  1957,  n.  1293,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   29  (Appalto  dei  magazzini  di  vendita.  Asta
          pubblica.   Licitazione  privata).  -  L'appalto  per  asta
          pubblica   o   a   licitazione   privata,   a  norma  delle
          disposizioni   della   legge   e   del   regolamento    per
          l'Amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, dei magazzini di nuova istituzione  e
          di  quelli  vacanti,  ha luogo con il sistema delle offerte
          segrete.
             La  Direzione generale ha facolta' di fissare con scheda
          segreta, ai sensi delle  predette  disposizioni,  i  limiti
          minimo e massimo delle offerte.
             Non  sono  ammesse  offerte  per  persone  da  nominare.
          Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu'  di
          una offerta.
             Per  partecipare  alle  gare  occorre che il concorrente
          abbia i requisiti previsti dal terzo  comma  dell'art.  28.
          Puo'  tuttavia  prescindersi  dal  titolo  di studio ove il
          concorrente abbia gia' gestito un magazzino per almeno  sei
          mesi senza aver dato luogo a rilievi.
             Tenuto  conto  di  quanto  disposto  al  secondo  comma,
          l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara,  abbia  offerto
          il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del
          successivo art. 30.
             Il  ribasso  si applica per l'intera durata contrattuale
          sui compensi liquidati, che  comprendono  tutti  gli  oneri
          della gestione".