Art. 2. 1. Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti: "Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30. Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
Nota all'art. 2: Il testo vigente dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 29 (Appalto dei magazzini di vendita. Asta pubblica. Licitazione privata). - L'appalto per asta pubblica o a licitazione privata, a norma delle disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, dei magazzini di nuova istituzione e di quelli vacanti, ha luogo con il sistema delle offerte segrete. La Direzione generale ha facolta' di fissare con scheda segreta, ai sensi delle predette disposizioni, i limiti minimo e massimo delle offerte. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta. Per partecipare alle gare occorre che il concorrente abbia i requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 28. Puo' tuttavia prescindersi dal titolo di studio ove il concorrente abbia gia' gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi. Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30. Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".