Art. 3.
  1. Il primo comma dell'art. 30 e' sostituito dal seguente:
  "Nei  casi  in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa
privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore,  commisurato  in
ragione  delle  quantita'  di generi venduti, espresse in chilogrammi
convenzionali, e' stabilito dalla  direzione  generale,  sentita  una
commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro per le finanze. La
commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di  cui  uno
con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario  di  grado
non inferiore al sesto livello".
 
           Nota all'art. 3:
             Il   testo  vigente  dell'art.  30  del  regolamento  di
          esecuzione della legge 22  dicembre  1957,  n.  1293,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  30  (Appalto dei magazzini di vendita. Trattativa
          privata). Nei casi in cui  l'appalto  del  magazzino  abbia
          luogo  a  trattativa  privata,  il  corrispettivo  a favore
          dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di
          generi  venduti,  espresse in chilogrammi convenzionali, e'
          stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione
          nominata  con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze. La
          commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di
          cui  uno  con funzioni di presidente, in servizio presso la
          direzione  generale.   Le  funzioni  di   segretario   sono
          espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto
          livello.
             Il  corrispettivo  cosi'  determinato e' portato, per il
          tramite  dell'Ispettorato  compartimentale,  a   conoscenza
          dell'interessato,  il  quale,  nel termine di trenta giorni
          dalla ricezione della  comunicazione,  deve  far  pervenire
          all'Ispettorato  stesso  la  sua  accettazione, in mancanza
          della quale si intendera' che egli  abbia  rinunziato  alla
          assunzione dell'appalto.
             Ove  egli  ritenga  di  non  accettare  il corrispettivo
          stabilito dalla  Direzione  generale,  puo'  far  pervenire
          all'Ispettorato  compartimentale,  nel  termine fissato nel
          comma precedente, una  controproposta,  nella  quale  siano
          specificate   le  ragioni  della  non  accettazione  e  sia
          indicato il corrispettivo minimo richiesto per l'assunzione
          dell'appalto.
             La  direzione  generale, sentita la commissione prevista
          nel   primo   comma,   decide    se    la    controproposta
          dell'interessato  possa  essere  ritenuta  conveniente  per
          l'Amministrazione   nel   qual   caso   da'    disposizioni
          all'Ispettorato   compartimentale   perche'   proceda  alla
          stipulazione del contratto a norma dell'art. 2.
             Ove,  invece,  la richiesta della parte sia respinta, ne
          viene data ad essa comunicazione, con l'avvertenza che ogni
          trattativa deve intendersi chiusa".