Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello".
Nota all'art. 3: Il testo vigente dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 30 (Appalto dei magazzini di vendita. Trattativa privata). Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello. Il corrispettivo cosi' determinato e' portato, per il tramite dell'Ispettorato compartimentale, a conoscenza dell'interessato, il quale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, deve far pervenire all'Ispettorato stesso la sua accettazione, in mancanza della quale si intendera' che egli abbia rinunziato alla assunzione dell'appalto. Ove egli ritenga di non accettare il corrispettivo stabilito dalla Direzione generale, puo' far pervenire all'Ispettorato compartimentale, nel termine fissato nel comma precedente, una controproposta, nella quale siano specificate le ragioni della non accettazione e sia indicato il corrispettivo minimo richiesto per l'assunzione dell'appalto. La direzione generale, sentita la commissione prevista nel primo comma, decide se la controproposta dell'interessato possa essere ritenuta conveniente per l'Amministrazione nel qual caso da' disposizioni all'Ispettorato compartimentale perche' proceda alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 2. Ove, invece, la richiesta della parte sia respinta, ne viene data ad essa comunicazione, con l'avvertenza che ogni trattativa deve intendersi chiusa".