Art. 6.
  1. L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, e' sostituito dal seguente:
  "Variazione  del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita. -
1. Il corrispettivo di gestione e' adeguato al 1› gennaio  ed  al  1›
luglio  di  ogni  anno,  nella  misura  pari  al  95  per cento della
variazione dell'indice generale dei prezzi al  consumo  per  l'intera
collettivita' nazionale, riferita al semestre precedente, determinato
dall'Istituto centrale di statistica.
  2.  Durante  il  corso  della  gestione  dei  magazzini  vendita il
corrispettivo  stabilito  puo'  essere  sottoposto,  su  domanda  del
gestore  o  di  ufficio,  a  revisione,  quando si sia verificata una
diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantita'  di  generi
venduti  rispetto  alle  quantita' prese a base per la determinazione
del corrispettivo in vigore.
  3.  La  revisione  del  corrispettivo  di  gestione  e'  operata da
apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro  per
le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con
qualifica non inferiore a consigliere di Stato o  corrispondente,  ed
e' composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato  con  qualifica  non  inferiore  a  primo  dirigente  e  da  un
rappresentante  dell'Associazione  dei  gestori dei magazzini vendita
che conti il maggior numero  di  iscritti.  Funge  da  segretario  un
funzionario  amministrativo  dell'Amministrazione  dei  monopoli  con
qualifica non inferiore al sesto livello.
  4.  Il  gestore  del  magazzino,  tramite il competente ispettorato
compartimentale, dovra' inviare l'istanza di revisione alla direzione
generale,  la  quale,  se accerta la sussistenza delle condizioni per
procedere alla revisione, la  sottopone  alla  commissione  centrale,
mentre  in  caso  contrario  la  respinge  direttamente  con motivata
decisione da notificare alla parte.
  5.  La  commissione centrale investita della revisione determina il
nuovo corrispettivo di gestione che avra' decorrenza dal 1› del  mese
successivo  a  quello  di presentazione della domanda di revisione da
parte del gestore  ovvero,  in  caso  di  revisione  di  ufficio,  di
notifica della relativa decisione della direzione generale".