Art. 7.
  1. L'art. 34 e' sostituito dal seguente:
  "Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. - 1. Alla scadenza
del contratto d'appalto, la direzione generale puo'  autorizzarne  il
rinnovo  a  trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il
magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle  condizioni  previste
dall'art. 30".