Art. 7. 1. L'art. 34 e' sostituito dal seguente: "Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. - 1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale puo' autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30".