Art. 8.
  1. L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
  "Coadiutore  del  magazziniere.  - 1. Coadiutori possono essere: il
coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini  fino  al  terzo
grado  del  magazziniere.  La  nomina dei coadiutori viene effettuata
dall'ispettorato compartimentale.
  2.  Le  persone  designate  per  l'incarico  di  coadiutore  devono
possedere i requisiti indicati nel terzo comma  dell'art.  28  ed  al
loro  operato  e'  esteso  il  vincolo  della  cauzione  prestata dal
gestore.
  3.    Questi   risponde   personalmente   verso   l'Amministrazione
dell'operatore dei coadiutori".