Art. 8. 1. L'art. 35 e' sostituito dal seguente: "Coadiutore del magazziniere. - 1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale. 2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato e' esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore. 3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operatore dei coadiutori".